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Prescrizione ridotta

Per la legge, il trascorrere del tempo può comportare la perdita di un diritto: la prescrizione delle bollette si riferisce proprio allo scadere dei termini per esigere il pagamento di una fattura relativa a un periodo già concluso. Se passa un certo tempo, durante il quale non viene recapitato un avviso di pagamento, il fornitore non ha il diritto di richiedere il versamento dell’importo. 

 

 

Prescrizione bollette luce e gas: come funziona

Per le bollette di energia elettrica e gas i tempi di prescrizione sono di due anni. Per le bollette di conguaglio, con scadenza successiva al 1° marzo 2018, la prescrizione è scesa dai 5 ai 2 anni. In relazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19) ed alle conseguenti Deliberazioni dell’Autorità di Regolazione Energia Reti ed Ambiente (ARERA), nei casi di ritardi rilevanti nella fatturazione di conguaglio, il cliente può eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati a conguaglio relativi ai consumi più recenti di due anni. Per richiedere di non pagare gli importi potenzialmente prescritti, il cliente può utilizzare il modulo che troverà all’interno della bolletta oggetto di prescrizione, e inviarlo via posta a: IREN Mercato presso la sede territoriale di Genova, Via SS. Giacomo e Filippo n. 7 - 16122 Genova. Inoltre, è importante ricordare che:

 

  • l’importo potenzialmente prescrivibile è solo quello derivante dal conguaglio, mentre non sono prescritti gli importi fatturati in acconto nel periodo;
  • il cliente è tenuto a consentire l’accesso alla società di Distribuzione Locale per effettuare la lettura periodica del contatore o a comunicare l’autolettura del medesimo in caso di contatore non accessibile ed assenza del cliente al passaggio della società di Distribuzione Locale.

 

 

Differenza tra prescrizione e decadenza

Prescrizione e decadenza di una bolletta hanno in comune il passare del tempo che provoca l’estinzione di un diritto. Tra le due pratiche però c’è una differenza importante:

 

  • con la prescrizione della bolletta del gas o della luce si estingue il diritto ad esigere il pagamento, poiché il titolare, ossia il fornitore, non lo esercita entro il termine previsto dalla legge (Art. 2934 del Codice Civile);
  • con la decadenza invece si perde la possibilità di esercitare il diritto per il mancato esercizio di un termine perentorio (Art. 2964 del Codice Civile). In tal caso non si possono applicare né la sospensione né l'interruzione della prescrizione.

 

 

Prescrizione: quando va contestata?

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento di una bolletta caduta in prescrizione è necessario verificare il corretto stato di prescrizione: se la richiesta al pagamento avviene entro i due anni è legittimo, e l’importo deve essere saldato; in caso in cui invece siano stati superati i due anni, non si deve effettuare il pagamento.

Nel secondo caso per contestare una bolletta della luce o del gas è consigliabile inviare la comunicazione in forma scritta.

Nella comunicazione devono essere specificati:

 

  • i dati dell'intestatario e dell'utenza;
  • i motivi del reclamo;
  • la copia del documento d'identità dell'intestatario;
  • la fattura o il sollecito ricevuto oltre i termini;
  • l'eventuale prova del pagamento (ricevuta).

Documenti

Modulo prescrizione breve