La procedura arbitrale consente la trattazione delle controversie in tempi contenuti e si conclude con una decisione di merito o con una proposta di soluzione conciliativa.
Possono adire l’Arbitro Assicurativo i contraenti, gli assicurati, gli aderenti, i beneficiari di una copertura assicurativa nonché i danneggiati che vantino un’azione diretta, purché:
- sia stato previamente presentato un reclamo;
- il reclamo non sia stato presentato da oltre 12 mesi;
- i fatti oggetto della controversia non risalgano a più di 3 anni rispetto alla data di presentazione del reclamo.
Il portale consente di seguire lo stato della procedura, trasmettere documentazione, interloquire con la Segreteria tecnica e ricevere la decisione del Collegio.
La decisione è assunta sulla base degli atti e della documentazione acquisita e non ha natura vincolante. In caso di mancato adeguamento alla decisione, l’inadempimento è reso pubblico sul sito dell’Arbitro Assicurativo e sul sito del soggetto obbligato.
Resta in ogni caso salva la facoltà, per il cliente e per il distributore o l’impresa, di adire l’Autorità giudiziaria.
La procedura si conclude ordinariamente entro 180 giorni, prorogabili di ulteriori 90 giorni in presenza di particolari complessità.
In sintesi:
- la segreteria tecnica verifica preliminarmente la completezza e la regolarità del ricorso;
- in caso di carenze documentali, è richiesto al ricorrente di integrare entro 10 giorni;
- una volta completato il fascicolo, il soggetto convenuto dispone di 40 giorni per depositare le proprie controdeduzioni;
- il ricorrente può replicare entro i successivi 20 giorni;
- segue un ulteriore termine di 20 giorni per eventuale controreplica.
L’esito è comunicato alle parti entro 90 giorni dalla chiusura dell’istruttoria, salvo proroga.