La procedura arbitrale consente la trattazione delle controversie in tempi contenuti e si conclude con una decisione di merito o con una proposta di soluzione conciliativa.
Sono previsti limiti massimi al valore delle controversie devolvibili all’Arbitro Assicurativo, determinati in ragione della tipologia di copertura assicurativa. In particolare:
- per le assicurazioni sulla vita, il valore massimo è pari a Euro 300.000 con riferimento alle polizze Temporanee Caso Morte (TCM) ed a Euro 150.000 per le altre tipologie di polizze vita;
- per le assicurazioni danni, il valore massimo è fissato in Euro 25.000;
- per i danneggiati che esercitano l’azione diretta, il limite è pari a Euro 2.500.
L’adesione all’Arbitro Assicurativo è obbligatoria per le imprese di assicurazione e per gli intermediari assicurativi e opera automaticamente per effetto dell’iscrizione nei rispettivi registri di riferimento (Registro delle Imprese, RIGA e Registro Unico degli Intermediari – RUI)”.
Il portale consente di seguire lo stato della procedura, trasmettere documentazione, interloquire con la Segreteria tecnica e ricevere la decisione del Collegio.
La decisione è assunta sulla base degli atti e della documentazione acquisita e non ha natura vincolante. In caso di mancato adeguamento alla decisione, l’inadempimento è reso pubblico sul sito dell’Arbitro Assicurativo e sul sito del soggetto obbligato.
Resta in ogni caso salva la facoltà, per il cliente e per il distributore o l’impresa, di adire l’Autorità giudiziaria.
La procedura si conclude ordinariamente entro 180 giorni, prorogabili di ulteriori 90 giorni in presenza di particolari complessità.
In sintesi:
- la segreteria tecnica verifica preliminarmente la completezza e la regolarità del ricorso;
- in caso di carenze documentali, è richiesto al ricorrente di integrare entro 10 giorni;
- una volta completato il fascicolo, il soggetto convenuto dispone di 40 giorni per depositare le proprie controdeduzioni;
- il ricorrente può replicare entro i successivi 20 giorni;
- segue un ulteriore termine di 20 giorni per eventuale controreplica.
L’esito è comunicato alle parti entro 90 giorni dalla chiusura dell’istruttoria, salvo proroga.