L’IVA sull’energia elettrica
Le forniture di energia elettrica e di gas naturale sono soggette a due tipi di tassazione:
- L’Accisa, imposta erariale sul consumo, e l’Addizionale regionale sul consumo (per la fornitura di gas);
- L’IVA, imposta sul valore aggiunto.
L’Accisa si applica in base al Decreto Legislativo n. 504 del 26/10/1995 (“Testo Unico delle Accise”) ai consumatori di energia elettrica e di gas naturale in funzione del consumo (kWh/Smc).
L’IVA, stabilita con il D.P.R n. 633 del 26/10/1972, si applica invece sull’imponibile (costo totale) della bolletta della luce e del gas, comprensiva di tutte le componenti (Accise ed eventuali Addizionali regionali incluse).
Per entrambe le forniture, le imposte dei regimi fiscali sono previste sulla base della quantità dei consumi e della tipologia di consumatori.