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Alluvione maggio 2023: riconoscimento agevolazioni tariffarie

Alluvione maggio 2023: riconoscimento agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni colpite, contenute nella delibera Arera 565/R/com

Le agevolazioni tariffarie disciplinate dalla Delibera Arera565/R/com sono state previste per i servizi di energia elettrica e gas per le abitazioni (o sedi) che sono risultate compromesse nella loro integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 e riguardano il periodo da maggio a ottobre 2023.

 

In particolare, le agevolazioni sono state previste per i  titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale attive alla data del 1 maggio 2023 nei Comuni o nelle frazioni di Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23, afferenti alle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.

 

Riconoscimento delle agevolazioni

I beneficiari che hanno inviato specifica richiesta al gestore, entro il 30 giugno 2024, e che sono stati riconosciuti dal distributore come aventi diritto alle agevolazioni, riceveranno gli indennizzi nelle fatture emesse entro il 31 ottobre 2024.

 

Nelle fatture sarà presente la voce “Agevolazione del. 565/2023/R/COM e succ.” e il relativo importo che è stato calcolato in linea con quanto previsto dalla delibera ARERA 565/2023/R/COM, nello specifico gli articoli 6 e 7 per l’energia elettrica e 9 e 10 per il gas.

 

Riportiamo di seguito, nella loro interezza gli articoli 6,7,9 e 10 con indicate le componenti che sono oggetto delle agevolazioni tariffarie:

 

Articolo 6  - Agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per le utenze domestiche

 

6.1 Con riferimento alle utenze di energia elettrica di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, non si applicano: a) le componenti σ1 σ2 σ3 di cui al comma 27.1, lettere a), b), e c) del TIT; b) le componenti tariffarie A e UC di cui al comma 34.1 del TIT.

 

Articolo 7  - Agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per le utenze non domestiche

 

7.1 Con riferimento alle utenze di energia elettrica di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettere d), f), g), h) e i), del TIT, non si applicano: a) la componente tariffaria TRAS, di cui al comma 7.1 del TIT; b) le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, di cui al comma 9.3 del TIT; c) le componenti tariffarie MIS, di cui all’Articolo 33 del TIME; d) le componenti tariffarie A e UC di cui al comma 34.1 del TIT.

 

Articolo 9  - Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale per le utenze domestiche

 

9.1 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG, non si applicano: a) le componenti t1 e t3, di cui al comma 42.3, lettere a) e b), della RTDG; b) le componenti RE, RS e UG1, UG2, UG3, ST e VR di cui al comma 42.3, lettere da c) a j) della RTDG.

 

Articolo 10 - Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale per le utenze non domestiche 10.1 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 2.1, diverse da quelle di cui al precedente comma 8.1, non si applicano: a) le componenti t1 e t3, di cui al comma 42.3, lettere a) e b), della RTDG; b) le componenti GS, RE, RS e UG1, UG2, UG3, ST e VR di cui al comma 42.3, lettere da c) a j) della RTDG.

 

Per ogni ulteriore informazione è sempre disponibile il numero verde Iren dedicato ai clienti 800 969696.