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Gas

Il soggetto responsabile alla lettura del tuo contatore di gas è il Distributore locale.
Pochi contatori del gas sono predisposti per la telelettura, per cui il Distributore è obbligato a rilevare le letture con visite sul campo.

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) prevede che il Distributore effettui un certo numero di tentativi di lettura, a seconda del livello di consumi dell’utenza:

 

  • almeno una volta l'anno, per le forniture con consumi fino a 500 standard metri cubi/anno (smc);
  • almeno 2 volte l'anno, per le forniture con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
  • almeno 3 volte l'anno, per le forniture con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
  • almeno una volta al mese per le forniture con consumi superiori a 5.000 Smc/anno. 

 

Se il contatore non è accessibile dall’esterno e nel caso in cui non ci sia nessuno in casa, il Distributore è tenuto a lasciare un avviso in cui informa di essere passato senza successo e invita a contattare il Venditore di gas per comunicare l'autolettura.

I Clienti possono richiedere di pagare la bolletta a rate quando:

 

  • se la periodicità delle bollette non è mensile, la bolletta contenente un ricalcolo per consumi effettivi è superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta che conteneva un ricalcolo. È escluso il caso in cui la differenza fra l'importo fatturato nella bolletta con il ricalcolo e gli importi fatturati nelle bollette stimate precedenti dovuta solo alla variazione stagionale (estate/inverno) dei consumi del Cliente. Se, per esempio, dopo la precedente bolletta con un ricalcolo ha ricevuto due bollette stimate di 28€ e 30€, il Cliente può chiedere la rateizzazione nel caso che la successiva bolletta con ricalcolo superi i 60€. Se però l'aumento della bolletta è dovuto all'entrata in funzione del riscaldamento, e quindi a all'aumento dei consumi che si verifica di solito nei mesi invernali, il venditore non è obbligato a concedere la rateizzazione; 
  • se a causa di un malfunzionamento del contatore viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso;
  • se al Cliente dotato di contatore accessibile è stato chiesto un importo ricalcolato per consumi effettivi, a causa di una o più mancate letture.
In linea generale, le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, con una prima rata scadente entro 30 giorni dalla richiesta di rateizzazione, oppure entro 10 giorni dalla scadenza della bolletta. Tuttavia, il Cliente può anche concordare un accordo diverso se meglio rispondente alle sue esigenze.

Registrandoti all'area clienti oppure scaricando l'app IrenYou potrai gestire comodamente da casa la tua fornitura, consultando le fatture, inviando le autoletture, modificando l’indirizzo di spedizione delle bollette, ecc.

 

Registrarsi è facile:

 

  • collegati al sito: https://clienti.irenlucegas.it/login  (oppure scarica l’app IrenYou per il tuo smartphone o tablet);
  • clicca su “Nuovo utente? Registrati!”
  • inserisci la tua e-mail e una password
  • una volta entrato inserisci il numero contratto
Per il gas e la luce, in bolletta sono incluse le quote fisse di vendita e di distribuzione, che sono espresse in euro/punto di fornitura per anno e vanno a ripagare il Venditore e il Distributore per i costi comunque esistenti per la gestione del Cliente (vendita) e delle reti e del contatore (distribuzione), anche se il consumo è zero.

In caso pagamento effettuato dopo la scadenza indicata in bolletta, è prevista l’applicazione degli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento (TUR) fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5%.

Se il Cliente è un buon pagatore (cioè ha sempre pagato le bollette entro la scadenza nell'ultimo biennio), per i primi 10 giorni di ritardo deve pagare solo il tasso di interesse legale.

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