A cosa serve, quando è obbligatorio e quanto dura l’APE
L’APE serve a misurare e attestare in modo ufficiale l'efficienza e la prestazione energetica di un edificio o di una singola unità immobiliare, offrendo una sintesi standardizzata dei consumi necessari a soddisfare il fabbisogno energetico standard e fornendo indicazioni concrete sugli interventi migliorativi per ridurne consumi ed impatto ambientale.
Disciplinato dal D.Lgs. 192/2005 e successivamente riformato dal D.L. 63/2013 (convertito nella Legge 90/2013) e dal D.M. 26 giugno 2015 (Linee Guida Nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici), il documento consente a proprietari, acquirenti e affittuari di stimare con trasparenza i costi d'esercizio legati a riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria e illuminazione.
L’APE è obbligatorio per Legge in precise circostanze legate alla compravendita, al godimento e alla modifica degli immobili:
- atti notarili di compravendita e trasferimenti a titolo gratuito (donazioni o permute);
- nuovi contratti di locazione (sia per interi edifici sia per singole unità immobiliari);
- nuove costruzioni o interventi di ristrutturazione importante (superiori al 25% della superficie dell'involucro edilizio);
- accesso agli incentivi e alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (es. Ecobonus, Superbonus);
- edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile superiore a 250m2;
- pubblicazione di annunci immobiliari per vendita o affitto, nei quali è obbligatorio indicare la classe energetica e l'indice di prestazione.
L’APE dura al massimo 10 anni, a condizione rigorosa che vengano rispettate le prescrizioni di controllo periodico della manutenzione degli impianti termici presenti nell'immobile: in assenza di regolare aggiornamento del libretto di impianto e del controllo fumi, l’APE perde la sua validità al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della scadenza del controllo.
Inoltre, l’attestato deve essere obbligatoriamente aggiornato prima dei 10 anni qualora l'immobile subisca lavori di ristrutturazione, ampliamento o sostituzione degli impianti tali da modificarne la classe energetica o le prestazioni generali.
| Scenario / operazione | Obbligo APE | Note e condizioni |
| Compravendita / Donazione | Sì | Da allegare all'atto notarile pena sanzione amministrativa. |
| Nuova Locazione | Sì | Obbligo di clausola e di allegazione (per interi fabbricati). |
| Nuova Costruzione | Sì | Necessario per ottenere l'agibilità. |
| Ristrutturazione > 25% involucro | Sì | Richiesto a fine lavori per l'aggiornamento catastale/edilizio. |
| Annunci immobiliari | Sì | Obbligatorio riportare classe energetica e indice EP. |
| Durata standard | 10 Anni | Valido solo con libretto impianti in regola. |
Chi rilascia e come viene redatto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
L’APE può essere rilasciato esclusivamente da un certificatore energetico abilitato, ovvero un tecnico terzo ed indipendente riconosciuto ai sensi del D.P.R. 75/2013.
Il professionista certificatore deve essere iscritto al relativo ordine o collegio professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) ed essere in possesso delle competenze tecniche specifiche e dei requisiti d'indipendenza: non deve cioè avere legami di parentela con la proprietà o la committenza, né risultare coinvolto nella progettazione o direzione lavori dell'immobile oggetto di certificazione.
La redazione dell’APE segue un procedimento tecnico rigoroso regolato dalle norme UNI/TS 11300 e dal D.M. 26/06/2015, articolato in cinque passaggi chiave:
- sopralluogo tecnico obbligatorio: il certificatore deve recarsi personalmente sul posto per rilievi dimensionali, verifica dell'involucro edilizio (pareti, solai, infissi), rilievo degli impianti termici, di raffrescamento e di produzione d'acqua calda sanitaria. Se non dovesse essere effettuato il sopralluogo si potrebbe incorrere in sanzioni severe per il tecnico e l'invalidità del documento.
- raccolta dati e analisi documentale: esame della planimetria catastale, del libretto d'impianto per la climatizzazione e delle schede tecniche dei materiali isolanti e dei generatori di calore.
- calcolo e modellazione energetica: inserimento dei dati in software analitici certificati dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) per calcolare gli indici di prestazione energetica primaria rinnovabile e non rinnovabile.
- emissione e firma digitale: generazione del documento formale e apposizione della firma digitale del professionista abilitato.
- deposito presso il Catasto Energetico Regionale: trasmissione telematica dell'APE al sistema informativo regionale competente (es. SICEE, SIERT, CENED, VE.Net, ecc.). L'APE acquisisce valore legale e codice identificativo univoco soltanto a seguito del corretto deposito regionale.
Classi energetiche APE
Le classi energetiche dell’APE indicano l’efficienza dell’edificio mediante una scala alfabetica composta da 10 livelli, estesa dalla classe A4 (massima efficienza energetica) alla classe G (minima efficienza energetica).
La classificazione permette di confrontare la qualità costruttiva ed impiantistica dell'immobile rispetto agli standard costruttivi moderni ed efficienti.
La classe energetica viene assegnata confrontando l'Indice di Prestazione Energetica Globale non Rinnovabile dell'immobile reale con quello di un edificio di riferimento virtuale (Edificio Target), avente le medesime geometrie e ubicazione ma dotazioni isolanti ed impiantistiche standard prestabilite per legge.
L'indice esprime quanti chilowattora di energia non rinnovabile sono necessari per climatizzare ed erogare servizi ad ogni metro quadro di superficie dell'immobile nell'arco di un anno.
Da quando è obbligatorio APE per contratti di locazione
L’obbligo di dotare gli immobili locati dell'Attestato di Prestazione Energetica è diventato tassativo il 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, poi convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90.
La normativa ha introdotto ufficialmente la denominazione APE sostituendo il vecchio ACE (Attestato di Certificazione Energetica) e recependo nell'ordinamento italiano la direttiva europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.