La delibera 40/04 (e successive modifiche ed integrazioni) dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) ha introdotto l’obbligo di verificare la documentazione redatta dall’installatore a fronte della realizzazione di un impianto gas, i così detti allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità . Contattaci.
Su questi allegati l’ impresa di Distribuzione locale effettua un “accertamento” esclusivamente documentale che ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti in materia.
L’attivazione della fornitura gas può avere luogo solamente a fronte dell’esito positivo dell’accertamento.
Fino al 30 giugno 2014 gli impianti sottoposti ad accertamento documentale sono stati solo quelli di nuova realizzazione (“impianti nuovi”), ma dal 1° luglio 2014 anche gli “impianti modificati o trasformati” (sotto descritti in dettaglio) sono sottoposti ad accertamento prima di procedere alla riattivazione della fornitura gas.
Il 6 febbraio 2014 l’ARERA, infatti, ha pubblicato la “nuova” delibera 40/14, nella quale sono contenute le disposizioni in materia di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas che modificano ed integrano quelle contenute nella deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04.
Le imprese di Distribuzione di gas devono quindi effettuare l’accertamento documentale, oltre che sui nuovi impianti, sulle richieste di attivazione o riattivazione della fornitura dei seguenti impianti:
- impianti di utenza trasformati (interventi legati alla ristrutturazione dell’immobile quali ad es. spostamento degli apparecchi utilizzatori o spostamento della tubazione interna a valle del contatore);
- impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione (alimentazione da bombole);
- impianti riattivati in seguito alla sospensione per spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dell’impresa di Distribuzione;
- impianti riattivati in seguito alla sospensione per cambio di contatore su richiesta del Cliente finale per variazione della portata complessiva dell’impianto;
- impianti riattivati in seguito alla sospensione su richiesta del Cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto.
Altre importanti novità introdotte dalla delibera 40/14 riguardano gli importi riconosciuti alle imprese di Distribuzione a fronte dell’esecuzione degli accertamenti documentali.
A partire dal 1 luglio 2014, per gli impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW, l’importo passa dai 40,00 euro attuali a 47,00 euro; per gli impianti con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW l’importo sarà pari a 60,00 euro (attualmente la fascia di potenza si estende da 35 kW fino a 116 kW), infine, per gli impianti di portata termica complessiva maggiore di 350 kW, l’importo sarà pari a 70,00 euro. Contattaci.