Fatturazione elettronica

Dal 1 gennaio 2019 tutti i soggetti che emettono fatture (tranne alcune categorie individuate dalla normativa) hanno l’obbligo di emettere la c.d. "fattura elettronica", sia verso persone giuridiche (partite IVA) e sia verso persone fisiche (codici fiscali).

 

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture; il nuovo formato destinato alle e-fatture è un formato digitale chiamato xml (eXtensible Markup Language).

 

Per i nostri Clienti non ci saranno disagi, in quanto continueranno a ricevere anche la copia cartacea della fattura oppure, se hanno scelto la pratica dematerializzazione, continueranno a ricevere gli avvisi via e-mail/sms per emissione di nuova fattura e continueranno anche a poter consultare le loro fatture comodamente sull'area clienti

 

Per saperne di più, puoi consultare, di seguito, le FAQ sulla fatturazione elettronica.

Sono esclusi (temporaneamente):

 

  • gli operatori sanitari (aziende sanitarie locali e ospedaliere, istituti di ricovero, farmacie, policlinici universitari, ambulatori specialistici ambulatoriali, iscritti all’Albo dei medici chirurghi);
  • i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario e vecchi minimi (soglia di accesso fino a 65 mila euro per il 2019); 
  • gli esercenti e artigiani che operano solo con consumatori ed emettono scontrini e ricevute fiscali (per questi l’obbligo è rinviato); 
  • gli agricoltori in regime speciale;
  • le imprese che effettuano cessione di beni e prestazione di servizi nei confronti di non residenti (esteri).

In sintesi:

 

  • i Fornitori di beni e servizi sono tenuti ed emettere la fattura elettronica inviando un file di tipo xml (eXtensible Markup Language) al Sistema di Interscambio (SdI), che è una infrastruttura gestita dall’Agenzia delle Entrate;
  • i Clienti possono consultare la fattura elettronica loro destinata accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate (c.d. Cassetto Fiscale);
  • i Clienti possono anche indicare ai loro Fornitori un indirizzo PEC e/o un “codice destinatario”;
    • se hanno indicato un indirizzo PEC, riceveranno anche copia della fattura via PEC;
    • se hanno indicato un “codice destinatario”, potranno scaricare le loro fatture elettroniche dalla loro area riservata (sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

Iren Mercato non sarebbe tenuta ad inviare la copia cartacea a quei Clienti che hanno indicato un indirizzo PEC e/o un “codice destinatario”; tuttavia, Iren Mercato, per eliminare qualsiasi disagio ai propri Clienti,  ha deciso di continuare ad inviare la copia cartacea (a meno che i Clienti stessi non abbiano scelto la comoda dematerializzazione).

 

Le copia cartacee, poiché sono “copie” della fattura originale (che è quella elettronica), recheranno la seguente dicitura: “Documento non valido ai fini IVA - copia analogica di fattura elettronica inviata al SDI e resa disponibile nei canali previsti dall’Agenzia delle Entrate”.