Cos'è la voltura gas con cambio fornitore contestuale
La voltura del gas con cambio fornitore consente di modificare l’intestatario di una fornitura gas già attiva e, contestualmente, scegliere un nuovo fornitore tramite un’unica richiesta. A partire dal 1° luglio 2026 non è più necessario rivolgersi al venditore precedente: la pratica può essere avviata direttamente con l’operatore prescelto, che provvede alla gestione dell’intero iter.
La procedura si fonda sulla voltura, ovvero il cambio di intestatario di un contratto di fornitura senza interruzione dell’erogazione del gas. La lettura rilevata al momento della voltura consente di chiudere correttamente i consumi riferiti al precedente intestatario e di avviare la nuova posizione contrattuale.
La principale novità consiste nella possibilità di scegliere il venditore sin dal momento della voltura, integrando in un’unica procedura il cambio di intestatario e la scelta del fornitore.
Cosa cambia rispetto a prima: la vecchia procedura a due passaggi
Prima del 1° luglio 2026 era necessario gestire due pratiche distinte e consecutive, attendendo la conclusione della prima procedura prima di poter avviare la successiva.
Il percorso previsto era articolato come segue:
- presentare la richiesta di voltura al fornitore del precedente intestatario
- diventare cliente del fornitore già attivo sul punto di fornitura
- attendere la conclusione della pratica
- avviare, solo a pratica conclusa, la procedura di cambio venditore
- sostenere, nel periodo intermedio, condizioni economiche non preventivamente negoziate, spesso per diverse settimane.
La novità ARERA: la Delibera 323/2025/R/com e la data del 1° luglio 2026
La disciplina è introdotta dalla Delibera 323/2025/R/com, approvata da ARERA l'8 luglio 2025 e applicabile a partire dal 1° luglio 2026.
Il provvedimento introduce la "facoltà di scelta della controparte commerciale in fase di voltura": in altri termini, consente al cliente di selezionare il venditore contestualmente alla richiesta di voltura. L'Autorità estende così al settore gas un meccanismo già previsto per il settore elettrico dalla Delibera 135/2021/R/eel.
Di seguito i principali elementi introdotti dal provvedimento:
- Libertà di scelta del venditore: la richiesta può essere presentata con le medesime modalità e tempistiche sia al venditore già attivo sul punto di fornitura sia a un nuovo operatore scelto dal cliente.
- Riscontro entro 3 giorni lavorativi: il venditore è tenuto a comunicare l'accettazione o il rifiuto della richiesta entro tale termine, esteso rispetto ai precedenti 2 giorni per consentire le verifiche nei casi tecnicamente più complessi.
- Conclusione entro un massimo di 5 giorni lavorativi: l'operazione si perfeziona entro 5 giorni lavorativi dalla firma del contratto, salvo diversa data di decorrenza indicata dal cliente. ARERA ha confermato tale termine per garantire coerenza tra settore gas e settore elettrico.
- Nuovi strumenti di verifica: prima di acquisire il punto di fornitura, il venditore può consultare un servizio informativo del SII che restituisce codice PDR, indirizzo di fornitura, distributore, consumo annuo, stato del punto e date delle volture e degli switch conclusi negli ultimi 12 mesi. Tale verifica contribuisce a ridurre il rischio di attivazioni su punti di riconsegna errati.
- Meccanismo di ripristino in caso di errore: per le volture con switching richieste per errore e già eseguite è prevista una "risoluzione contrattuale di ripristino", finalizzata a ricondurre la fornitura alla situazione precedente.
Differenza tra voltura contestuale, voltura semplice, subentro e allaccio
La distinzione tra le diverse tipologie di voltura dipende dalla presenza del contatore e dallo stato della fornitura.
| Procedura | Quando serve | Contatore | Fornitura |
| Voltura semplice | Cambio di intestatario con mantenimento dello stesso venditore | Presente | Attiva |
| Voltura con cambio fornitore | Cambio di intestatario e scelta contestuale di un nuovo venditore | Presente | Attiva |
| Subentro | Attivazione della fornitura in un immobile in cui il gas è stato precedentemente cessato | Presente | Cessata |
| Allacciamento | Non esiste ancora un punto di riconsegna | Assente | — |
La distinzione assume rilievo anche in bolletta: il subentro richiede la riapertura del contatore e, qualora l'impianto sia stato modificato, il distributore addebita al venditore anche la verifica documentale dei requisiti di sicurezza, pari a 47 euro al netto delle imposte per le utenze domestiche fino a 35 kW. L'allacciamento, invece, comporta la realizzazione di un intervento tecnico, con preventivo e sopralluogo.
Come richiedere la voltura gas con cambio fornitore: la procedura passo dopo passo
È sufficiente presentare un'unica richiesta al fornitore scelto, allegando la documentazione necessaria a dimostrare il titolo sull'immobile.
I documenti da predisporre sono:
- dati anagrafici, codice fiscale, recapiti e documento d'identità
- il codice PDR e l'indirizzo di fornitura, reperibili su una bolletta del precedente intestatario
- dati del precedente intestatario
- titolo sull'immobile: la normativa richiede di attestare, anche tramite autocertificazione, la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare
- l'autolettura del contatore, necessaria per distinguere i consumi del nuovo intestatario da quelli del precedente
- IBAN, qualora si scelga la domiciliazione bancaria.
Il venditore fornirà riscontro entro 3 giorni lavorativi. In caso di accettazione, l'intera operazione si conclude entro un massimo di 5 giorni lavorativi dalla firma del contratto, salvo diversa data di decorrenza indicata dal cliente. La fornitura gas resta attiva per tutta la durata della procedura.
Nel mercato libero, i costi dipendono dalle condizioni previste dal contratto sottoscritto; è pertanto opportuno verificarli prima dell'adesione.
Le voci di costo più ricorrenti sono tre: un contributo per gli oneri amministrativi del venditore, aggiornati annualmente, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità; un contributo a favore del distributore, che nel gas dipende dalla concessione comunale in vigore; l'imposta di bollo di 16 euro sul nuovo contratto. Può inoltre essere richiesto un deposito cauzionale, generalmente non dovuto in caso di domiciliazione bancaria.
In alcuni casi la richiesta può essere rifiutata, ad esempio quando:
- l'indirizzo o il codice PDR non corrispondono ai dati registrati nel SII
- la documentazione relativa al titolo sull'immobile risulta incompleta
- sono presenti situazioni di morosità pregressa.
In caso di rifiuto della richiesta, non viene trasmessa alcuna comunicazione al SII. Il cliente può quindi rivolgersi a un altro venditore oppure all'esercente il servizio di ultima istanza, che è tenuto ad accettare la voltura.
È utile precisare che eventuali debiti del precedente intestatario non vengono trasferiti al nuovo cliente. La voltura ordinaria non comporta l'accollo delle bollette non pagate dal precedente titolare della fornitura.
Vantaggi pratici per chi trasloca, prende in affitto o eredita un'utenza
Il principale vantaggio consiste nella possibilità di definire le condizioni economiche della fornitura sin dal primo giorno, evitando periodi di transizione con un venditore non selezionato direttamente.
- In caso di trasloco, la procedura consente di avere un unico interlocutore e una sola pratica, anziché due passaggi consecutivi, con tempi ridotti da settimane a pochi giorni lavorativi.
- In caso di locazione, è possibile intestare la fornitura e scegliere contestualmente l'offerta più adatta ai consumi previsti, senza mantenere temporaneamente le condizioni applicate al precedente inquilino.
Un ulteriore beneficio riguarda i controlli introdotti sull'indirizzo e sul punto di riconsegna, che riducono il rischio di attivazioni su contatori non corretti. La riforma mira così a prevenire, già in fase iniziale, possibili disallineamenti operativi e conseguenti disagi per il cliente.